Denuncia di falsità materiale della quietanza – Cass. n. 32061/2021
Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - in genere - Denuncia di falsità materiale della quietanza mediante apposizione della dicitura "a saldo" in luogo di "in acconto" - Mancato disconoscimento della sottoscrizione da parte del creditore e contestuale deduzione della manomissione del documento - Querela di falso - Necessità - Fondamento.
Una volta che sia stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta, abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Ne consegue che, a fronte della produzione della quietanza da parte del debitore, il creditore, che non disconosca la sottoscrizione ivi apposta, ma si limiti ad affermare che il documento era stato manomesso nel contenuto con l'aggiunta della parola "saldo" previa cancellazione della parola "acconto" senza che fosse stata convenuta dalle parti una simile correzione, ha l'onere di proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32061 del 05/11/2021 (Rv. 662812 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_221