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Credito del consulente tecnico d'ufficio – Cass. n. 34639/2021

Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - relazione e compenso - Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive - decorrenza - avvocati, procuratori e patrocinatori legali - Consulente tecnico d'ufficio - Credito relativo al suo compenso - Prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 2), c.c. - Esclusione - Fondamento.

 

Il credito del consulente tecnico d'ufficio è fondato su un decreto di liquidazione emesso dall'autorità giudiziaria all'esito di un incarico verbalizzato in atto fidefacente e, pertanto, non è assoggettato alla prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., poiché tale prescrizione non opera quando il credito azionato tragga origine da un titolo scritto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34639 del 16/11/2021 (Rv. 663014 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2956

 

Corte

Cassazione

34639

2021