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Documenti contenenti dati personali – Cass. n. 33809/2021

Prova civile - documentale (prova) - in genere - Personalità (diritti della) - riservatezza - in genere - Documenti contenenti dati personali - Produzione in giudizio - Ammissibilità - Limiti - Strumentali all'esercizio del diritto di difesa - Consenso dell'interessato - Irrilevanza - Condizioni - Rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza da parte del titolare del trattamento - Necessità.

 

La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza; tuttavia, poiché la facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003, la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze di difesa.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33809 del 12/11/2021 (Rv. 662774 - 01)

 

Corte

Cassazione

33809

2021