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Principio di non contestazione – Cass. n. 40756/2021

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove - Principio di non contestazione - Periodo antecedente alla modifica dell'art. 115, comma 2, c.p.c. - Ambito di applicazione di tale principio - Distinzione tra fatti primari e secondari - Conseguenze.

 

In tema di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 40756 del 20/12/2021 (Rv. 663578 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116

 

Corte

Cassazione

40756

2021