Ammissione dei fatti dedotti – Cass. n. 41643/2021
Prova civile - interrogatorio - formale - risposta - mancata risposta - Conseguenze - Ammissione dei fatti dedotti - Esclusione - Facoltà del giudice di ritenere provati i fatti oggetto dell'interrogatorio - Relativa valutazione - Omissione - Vizio di motivazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - Sussistenza.
In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova; ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciatile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41643 del 27/12/2021 (Rv. 663732 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_232, Cod_Proc_Civ_art_360