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Nozione di gravità, precisione e concordanza – Cass. n. 9054/2022

Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - semplici - Presunzioni ex art. 2729 c.c. - Doveri del giudice di merito - Nozione di gravità, precisione e concordanza - Articolazione del ragionamento decisiorio in due fasi: selezione degli elementi indizianti e analisi complessiva di quelli individuati - Accertamento finale sulla c.d. convergenza del molteplice - Ricorso in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge - Questioni rilevabili.

 

In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022 (Rv. 664316 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

9054

2022