Prova civile - "actio ad exibendum" - ordine di esibizione - in genere - contratti bancari - Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria - Art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 - Esercizio in giudizio mediante richiesta di esibizione - Condizioni - Necessità di richiesta stragiudiziale - Esclusione.
Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022 (Rv. 665524 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210
Corte
Cassazione
23861
2022