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Certificato medico redatto all'estero da medico straniero – Cass. n. 24697/2022

Prova civile - documentale (prova) - legalizzazione di atti e firme - Certificato medico redatto all'estero da medico straniero - Mancanza di "apostille" o di legalizzazione - Efficacia giuridica in Italia - Esclusione - Conseguenze in tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore.

 

In tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore, il certificato medico redatto all'estero da un medico straniero, privo della "apostille", ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con la l. n. 1253 del 1966), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non ha valore giuridico in Italia, senza che assuma rilievo la eventuale traduzione in italiano, ed è, pertanto, inidoneo a giustificare l'assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell'atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24697 del 11/08/2022 (Rv. 665463 - 01)

 

Corte

Cassazione

24697

2022