Mera registrazione audiovisiva – Cass. n. 27773/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - comunicazioni alle parti - Consulenza tecnica d'ufficio - Necessità di partecipazione delle parti - Sussistenza - Mera registrazione audiovisiva - Lesione del diritto di difesa - Nullità della consulenza - Fattispecie.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla, non potendo la lesione del diritto di difesa determinatasi durante le operazioni compiute dal consulente essere colmata con il successivo ascolto di una mera registrazione audio delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione ad una consulenza tecnica disposta per l'audizione del minore in un procedimento per la dichiarazione di adottabilità, svoltasi con la radicale esclusione della partecipazione alle operazioni del consulente e del legale di una delle parti, aveva ritenuto sufficiente la mera possibilità di ascolto successivo della registrazione audio del colloquio, pur potendosi adottare altre idonee misure atte a contemperare la riservatezza della coppia affidataria e la serenità del minore con il diritto di difesa spettante ai genitori biologici di quest'ultimo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27773 del 22/09/2022 (Rv. 665644 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157