Curatore del fallimento nella gestione del patrimonio del fallito – Cass. n. 33728/2022
Prova civile - documentale (prova) - libri e scritture contabili - valore probatorio - tra imprenditori - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - Libri e scritture contabili - Valore probatorio - Art. 2710 c.c. - Curatore del fallimento nella gestione del patrimonio del fallito - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
L'art. 2710 c.c., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33728 del 16/11/2022 (Rv. 666236 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2710