Svalutazione della deposizione meramente confermativa dei capitoli di prova – Cass. n. 32456/2022
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Prova testimoniale - Domande utili al chiarimento dei fatti - Potere-dovere del giudice - Portata - Mancato esercizio - Svalutazione della deposizione meramente confermativa dei capitoli di prova - Motivazione apparente - Configurabilità.
In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire; in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022 (Rv. 666126 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_253, Cod_Proc_Civ_art_360