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Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento – Cass. n. 31845/2022

Prova civile - documentale (prova) - lettere missive - procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Lettera raccomandata - Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento - Necessità - Condizioni - Avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Operatività.

 

In caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31845 del 27/10/2022 (Rv. 666041 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335

 

Corte

Cassazione

31845

2022