Verbale di accertamento di un incidente stradale – Cass. n. 29320/2022
Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - Verbale di accertamento di un incidente stradale - Efficacia probatoria di atto pubblico - Limiti - Percezioni sensoriali dei verbalizzanti relative alla fase dinamica dell'incidente - Necessità della querela di falso - Esclusione - Accertamenti compiuti dai verbalizzanti sulla fase statica dell'incidente - Querela di falso - Necessità - Sussistenza.
Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022 (Rv. 666262 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700