Testimonianza nel giudizio avviato dai creditori verso gli altri condebitori in solido – Cass. n. 8832/2023
Prova civile - testimoniale - capacita' a testimoniare - persone aventi interesse nel giudizio - obbligazioni in genere - solidarieta' - in genere - Condebitore solidale - Testimonianza nel giudizio avviato dai creditori verso gli altri condebitori in solido - Rinuncia alla solidarietà nei suoi confronti - Incapacità a testimoniare - Esclusione - Interesse nella causa quale successibile dei creditori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'incapacità a testimoniare del condebitore solidale nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli altri debitori in solido, in ragione dell'interesse giuridico che lo legittimerebbe a parteciparvi, cessa in caso di rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'art. 1311 c.c., senza che rilevi, a tali fini, l'interesse del predetto alla restituzione dell'importo quale successibile (nella specie, figlia) degli attori, atteso che l'incapacità a testimoniare esige un interesse personale, attuale e concreto, che coinvolge il teste nel rapporto controverso alla stregua dell'art. 100 c.p.c. e che quello all'incremento del patrimonio del futuro ereditando all'esito del giudizio costituisce, invece, interesse di mero fatto incidente sulla sola valutazione di attendibilità del teste.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8832 del 29/03/2023 (Rv. 667545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_246, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1311