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Principio di non contestazione – Cass. n. 5166/2023

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Principio di non contestazione - Ambito - Preclusione per la contestazione dei fatti estintivi allegati dal convenuto in comparsa di risposta - Udienza ex art. 420 c.p.c.

 

Nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio, l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023 (Rv. 667228 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_420

 

Corte

Cassazione

5166

2023