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Formulazione anteriormente all'ammissione del mezzo di prova – Cass. n. 9456/2023

Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - Incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. - Rilevabilità "ex officio" - Esclusione - Eccezione di incapacità a deporre - Formulazione anteriormente all'ammissione del mezzo di prova - Necessità - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

 

L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_246, Cod_Proc_Civ_art_157

 

Corte

Cassazione

9456

2023