Testimonianza resa da persona incapace – Cass. n. 9456/2023
Prova civile - testimoniale - capacita' a testimoniare - persone aventi interesse nel giudizio - procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullita' - sanatoria - Testimonianza resa da persona incapace - Conseguenze - Nullità relativa - Eccezione da proporsi subito dopo l'assunzione della prova - Necessità - Inosservanza del termine - Sanatoria - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..
Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_246, Cod_Proc_Civ_art_157