Domanda di accertamento negativo del credito - Contrapposta domanda riconvenzionale di pagamento - Onere della prova - A carico di entrambe le parti - Fattispecie.
Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione della sentenza impugnata secondo cui gravava sull'attore, che aveva proposto domanda di accertamento negativo, l'onere di provare l'eccezione di inoperatività di un accordo posto dal convenuto a fondamento della sua domanda riconvenzionale, risolvendosi tale contestazione in un'ulteriore richiesta di accertamento negativo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26916 del 20/09/2023 (Rv. 668760 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697