Querela di falso in via principale - Indicazione degli elementi e delle prove della falsità - Necessità - Possibilità di assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente) - Irrilevanza.
In tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27408 del 26/09/2023 (Rv. 669090 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_221