Prova civile - prove raccolte in giudizio penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 02)
Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Applicabilità in sede di giudizio civile - Esclusione - Fondamento.
Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della CEDU, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_356