Prova civile - "actio ad exibendum" - ordine di esibizione - alla parte Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 34690 del 12/12/2023 (Rv. 669676 - 01)
Agenzia (contratto di) - diritti dell'agente - provvigione - in genere - Diritto alla provvigione indiretta - Condotta contraria alla buona fede del preponente - Omessa informativa in forza delle scritture contabili degli affari conclusi nella zona di competenza dell'agente - Conseguenze - Onere della prova - Facoltà per l'agente ex art. 210 c.p.c. di chiedere l'esibizione della contabilità.
In tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c., sussistendo il diritto dell'agente ad ottenerne l'esibizione anche nel caso in cui egli pretenda il pagamento delle provvigioni c.d. indirette.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 34690 del 12/12/2023 (Rv. 669676 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1748, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_210