Impugnazioni civili - appello - eccezioni - nuove - Titolarità del rapporto dedotto in giudizio - Mancata contestazione nel primo grado di giudizio - Successiva contestazione in appello - Conseguenze in ordine all'onere della prova - Applicabilità della previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c - Irrilevanza - Fondamento.
Qualora la titolarità del rapporto giuridico controverso non sia stata contestata nel primo grado di giudizio, la parte che la contesti in appello ha l'onere di provare il fondamento del proprio assunto, e ciò anche nelle cause cui sia applicabile la previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c., in virtù della quale era pur sempre onere del convenuto prendere posizione in modo specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36088 del 27/12/2023 (Rv. 669756 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345