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Prove indiziarie - presunzioni (nozione) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 315 del 05/01/2024 (Rv. 669963-01)

Procedimento di verificazione - Contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substatiam o per volontà delle parti - Necessità - Forma libera - Esclusione - Prova mediante presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.

Solo per i contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem ovvero ad substantiam, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale. Sicché ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva accertato la conclusione di un contratto di noleggio di materiali facendo ricorso ad elementi presuntivi, quali la mancata contestazione della fattura, l'intervenuto pagamento di un acconto e l'avvenuta messa a disposizione dei materiali, senza attribuire portata dirimente ad un fax posto a fondamento della pretesa creditoria la cui sottoscrizione era stata tempestivamente disconosciuta).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 315 del 05/01/2024 (Rv. 669963-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2712, Cod_Civ_art_2727, Cod_Proc_Civ_art_214