Fatture commerciali - Efficacia probatoria - Portata - Nei confronti di entrambe le parti in riferimento al corrispondente contratto - Configurabilità - Condizioni - Accettazione del destinatario della prestazione e annotazione nelle scritture contabili - Necessità.
La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3581 del 08/02/2024 (Rv. 670294-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2710