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Produzione di documenti - impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 (Rv. 670457-01)

Citazione di appello - motivi - specificità' - Documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - Efficacia limitata al singolo grado di giudizio - Esclusione - Fondamento.

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello, senza disporre la ricerca o la ricostruzione dei documenti mancanti nel fascicolo, aveva ritenuto non dimostrata la condizione di lucidità e di coscienza della vittima nel periodo intercorrente tra il sinistro e il decesso, così rigettando la domanda di risarcimento del danno morale terminale rivendicato iure hereditario, sebbene tale decisiva circostanza emergesse dalla cartella clinica che, benché non rinvenuta tra gli atti dell'appello, risultava ritualmente prodotta nel processo di primo grado).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 (Rv. 670457-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_372