Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni difformi e inconciliabili rese dal medesimo consulente - Scelta del giudice - Obbligatorietà - Contenuto - Possibilità di limitarsi a prendere atto delle differenze e dei contrasti - Esclusione.
Qualora nel corso del giudizio venga nominato un consulente tecnico d'ufficio che depositi due consulenze recanti conclusioni tra loro difformi e inconciliabili il giudice può aderire a una delle conclusioni prospettate, o anche discostarsene o disporre un nuovo accertamento, ma non può limitarsi a prendere atto del contrasto, facendo ricadere sulla parte le lacune e le inefficienze dell'operato del proprio ausiliario così finendo per considerarlo non quale consulente d'ufficio ma quale tecnico di parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11091 del 24/04/2024 (Rv. 670862-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_196, Cod_Proc_Civ_art_116