Disconoscimento di scrittura privata proveniente da terzo - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di prova documentale, il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. priva di efficacia probatoria solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, non anche la scrittura privata proveniente da un terzo che, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta e può pure essere ritenuta dal giudice inattendibile ancorché non ne sia contestata l'autenticità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9329 del 08/04/2024 (Rv. 670753-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Civ_art_2702