Prove raccolte in giudizio penale - giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorita' nel giudizio civile di danno - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024 (Rv. 670918-01)
Sentenza penale di condanna - Efficacia probatoria - Limiti oggettivi del giudicato - Differenza - Utilizzabilità ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile - Ammissibilità.
In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12901 del 10/05/2024 (Rv. 670918-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043 Cod_Civ_art_2967