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Consulenza tecnica - conciliazioni delle parti dinanzi al consulente tecnico - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2212 del 30/01/2025 (Rv. 673642-01)

Processo verbale di conciliazione - Accordo concluso tra le parti in presenza del consulente tecnico d'ufficio - Conciliazione giudiziale - Esclusione - Negozio transattivo sostanziale - Idoneità - Limiti - Fattispecie.

L'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che ha ritenuto non vincolante, in quanto non trasfuso in un provvedimento giudiziario, l'accordo raggiunto tra le parti nel corso di un processo successivamente estintosi a seguito del deposito del verbale di definizione pattizia).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2212 del 30/01/2025 (Rv. 673642-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_185, Cod_Proc_Civ_art_199, Cod_Civ_art_1027