Magnetofono (registrazioni) - Registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica - Efficacia probatoria - Condizioni - Necessità che la conversazione coinvolga almeno una delle parti in causa - Sussistenza.
In tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30977 del 03/12/2024 (Rv. 673195-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2712, Cod_Civ_art_2712