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provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014

Impugnazione delle sentenze corrette - Termine - Decorrenza - Distinzione tra errore influente sul contenuto della decisione e mera correzione del documento cartaceo - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014


L'art. 288, quarto comma, cod. Proc. Civ., nel prevedere che le sentenze assoggettate al procedimento di correzione possono essere impugnate, per le parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, si riferisce alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione e non già quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poiché, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile, per violazione del termine di cui all'art. 327 cod. Proc. Civ., il ricorso proposto avverso una sentenza che, seppur in seguito corretta nel dispositivo, tuttavia già precisava, in motivazione, la necessità di tener conto, al fine del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme determinate a titolo di indennità di esproprio e di occupazione, delle somme eventualmente già versate dal convenuto).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014