Giudizio di appello - Riforma parziale della sentenza in assenza di una specifica richiesta in tal senso dell'appellante - Violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26908 del 19/12/2014
Il giudice di appello che riformi in parte la sentenza impugnata, indipendentemente da una specifica richiesta dell'appellante, il quale abbia invece domandato nelle sue conclusioni la sola riforma integrale della sentenza, non viola il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. Proc. Civ., in quanto il "petitum" immediato dell'impugnazione è la riforma della sentenza, mentre l'ampiezza di detta riforma dipende dall'esito dello scrutinio degli specifici motivi di appello proposti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26908 del 19/12/2014