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provvedimenti del giudice civile‭ ‬-‭ ‬sentenza‭ ‬-‭ ‬omessa pronuncia‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬452‭ ‬del‭ ‬14/01/2015‭

Omesso esame di una censura da parte del giudice d'appello‭ ‬-‭ ‬Violazione dell'art.‭ ‬112‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Limiti‭ ‬-‭ ‬Motivazione logicamente incompatibile con la domanda‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬452‭ ‬del‭ ‬14/01/2015‭


Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello‭ ‬è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado,‭ ‬mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda.‭ (‬In applicazione di tale principio,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha ritenuto che la conferma,‭ ‬da parte del giudice d‭'‬appello,‭ ‬della inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto di diniego del rimborso,‭ ‬equivalesse,‭ ‬implicitamente,‭ ‬a ritenere l'atto stesso come legittimamente emesso‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬452‭ ‬del‭ ‬14/01/2015‭