Provvedimenti del giudice civile - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18147 del 16/09/2015
Ricostituzione di sentenza di primo grado smarrita - Applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p. - Comunicazione al contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18147 del 16/09/2015
In materia di ricostituzione degli atti, il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 113 c.p.p., applicabile analogicamente al processo civile per l'assenza di una specifica disciplina, ha natura amministrativa e non decisoria in quanto diretto a riprodurre, nella sua materialità, il provvedimento mancante secondo il "decisum" dell'atto stesso, senza realizzare una statuizione sostitutiva di quella originaria, sicché, atteso il carattere officioso del procedimento, non è necessaria per la ricostituzione dell'atto (nella specie, una sentenza andata smarrita) la preventiva instaurazione di un contraddittorio tra le parti, e ciò tanto più ove una di esse sia contumace atteso il carattere tassativo delle ipotesi di notifica di cui all'art. 292 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18147 del 16/09/2015