Trascrizione delle deduzioni di parte - Rinvio ad ulteriore atto di parte - Carenza assoluta di motivazione - Nullità della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22652 del 05/11/2015
Nel processo civile ed in quello tributario la sentenza motivata mediante la trascrizione delle deduzioni di una parte, consistenti nel rinvio a tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto non consente d'individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22652 del 05/11/2015