Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21874 del 27/10/2015
Interpretazione della domanda - Spettanza al giudice di merito - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Vizio di motivazione - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21874 del 27/10/2015
L'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che era stata avanzata, tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere censurata per ultrapetizione, atteso che il suddetto difetto non è logicamente verificabile prima di avere accertato l'erroneità della relativa motivazione, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata per ultrapetizione, con cui il giudice di merito, con motivazione incensurata, aveva ritenuto dedotta la nullità di un patto di prova in via preliminare e incidentale rispetto alla consequenziale domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21874 del 27/10/2015