provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - conclusioni del p.m. e delle parti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006
Omissione - Nullità della sentenza - Condizioni e limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006
La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice imperfezione formale irrilevante ai fini della validità della sentenza, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o una mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. (Nella specie, la S.C. ha accolto il proposto ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata, nella quale, a fronte di due diverse domande - di rimborso o, in ipotesi, di indennizzo per ingiustificato arricchimento - formulate nei gradi di merito dal ricorrente in via chiaramente alternativa, erano state omesse le conclusioni relative alla prima di essa, con conseguente omesso esame della stessa, in tal modo rimanendo integrati gli estremi della denunciata violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 3, cod. proc .civ., trattandosi di un'omissione inficiante direttamente l'attività del giudice, siccome comportante la mancata pronuncia sulla suddetta domanda).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006