provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 20/04/2006
Ordinanza di correzione - Statuizione di condanna alle spese del procedimento di correzione - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 20/04/2006
Avverso l'ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 288 cod. proc. civ., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all'ultimo comma del citato art. 288, preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell'uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi dichiarato ammissibile - ed altresì accolto - il ricorso avverso la statuizione, contenuta nell'ordinanza ex art. 288 cod. proc. civ., di condanna alle spese del procedimento di correzione di decreto pronunciato dal tribunale ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ. - dunque in sé reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ. - su richiesta di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 20/04/2006