provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8075 del 06/04/2006
Giudice di pace - Domanda di risarcimento danni - Riferimento al limite della competenza per valore del giudice di pace - Conseguenze - Appellabilità della sentenza - Limitazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni al tetto stabilito per la decisione secondo equità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8075 del 06/04/2006
Nel giudizio innanzi al giudice di pace, qualora la domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni sia proposta con l'espressa indicazione della quantificazione del danno in euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore di detto giudice, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 cod. proc. civ. per la decisione della causa secondo equità e, conseguentemente, la sentenza è impugnabile con l'appello, non con il ricorso per cassazione, non rilevando in contrario che l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro detto limite, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8075 del 06/04/2006