Attività probatoria svolta dalla parte non ritualmente costituita - Sentenza fondata sulle risultanze di tale attività - Nullità - Omessa impugnazione della nullità degli atti presupposti anteriormente alla pronuncia della sentenza - Accertamento implicito della regolarità del processo - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006
La nullità della sentenza impugnata, per essere questa fondata sulle risultanze dell'attività probatoria svolta da una parte non ritualmente costituita, ricade nel novero di quelle per le quali vige la regola dell'assorbimento nei mezzi di gravame, di guisa che, in difetto di rituale e tempestivo rilievo della nullità degli atti presupposti, anteriormente alla sentenza sulla "res controversa", la pronuncia di questa equivale ad accertamento implicito della regolarità del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006