provvedimenti del giudice civile - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27689 del 16/12/2005
Ordinanza - Atto pubblico - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27689 del 16/12/2005
L'ordinanza (nella specie, resa in un procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) configura un atto pubblico, tanto che sia pronunziata in udienza, quanto se emessa fuori udienza, munita della data e della sottoscrizione del giudice, sempre che il deposito del provvedimento sia documentato ai sensi dell'art. 57 cod. proc. civ., atteso che questa disposizione attribuisce ai cancellieri funzioni giurisdizionali di documentazione in relazione alle attività proprie degli organi giudiziari e delle parti. Ne consegue che le comunicazioni che devono seguire le ordinanze pronunziate fuori udienza (art. 134 cod. proc. civ.) sono meri strumenti conoscitivi che non incidono sull'esistenza e validità di tali provvedimenti. (Fattispecie relativa alla soppressione da parte del giudice di un'ordinanza - sostituita con altro provvedimento di opposto tenore - resa fuori udienza e non ancora formalmente comunicata alle parti, ma già depositata, iscritta al registro cronologico e riportata nel frontespizio del fascicolo d'ufficio).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27689 del 16/12/2005