provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005
Discussione della causa - Deliberazione da parte di collegio in tutto od in parte diverso - Relativa nullità - Qualificazione - Inapplicabilità del regime di cui al secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ. - Vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Conseguenze nel caso di rilevazione da parte del giudice d'appello - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Rilievo della nullità in cassazione - Rimessione al giudice d'appello ovvero al giudice in unico grado - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005
La decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276, primo comma, cod. proc. civ., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d'appello che rilevi anche d'ufficio detta nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità (salvo dar corso anche ad eventuali attività cui sia stato sollecitato nell'ambito del regime dei "nova" in appello), e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ., dovendosi in particolare escludere che il vizio in questione sia assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, per il quale, invece, detta rimessione è imposta dallo stesso art. 354. Allorquando il vizio venga rilevato (anche d'ufficio) dalla Corte di cassazione, la causa va rimessa al giudice d'appello ovvero al giudice che ha pronunciato in unico grado per la rinnovazione della decisione, non potendo la rinnovazione della decisione essere effettuata nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005
Cod_Proc_Civ_art_132 com. 2 n. 4, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161 com. 2, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383, Disp. Att. Cod_Proc_Civ_art_119