provvedimenti del giudice civile - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14390 del 08/07/2005
Nei procedimenti ad unico grado di merito - Contenuto - Motivazione - "Per relationem" al provvedimento amministrativo impugnato - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie - Decreto motivato su opposizione a provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14390 del 08/07/2005
Nei procedimenti in unico grado di merito, aventi ad oggetto comunque la cognizione piena dei fatti, sia pure filtrata attraverso l'impugnazione di un atto amministrativo (come accade, ad esempio, per l'impugnativa dei provvedimenti che irrogano le sanzioni amministrative), la motivazione "per relationem" del provvedimento giurisdizionale è ammissibile, dovendosi giudicare della sua completezza e logicità in base agli elementi contenuti nell'atto amministrativo, puntualmente individuato, al quale si opera il rinvio, e che, proprio in ragione della "relatio", diviene parte integrante dell'atto rinviante. La legittimità del provvedimento giurisdizionale motivato "per relationem" al provvedimento amministrativo riguarda, ovviamente, solo la parte di motivazione già espressa nel provvedimento richiamato ed impugnato (nella specie, un decreto del Garante per la protezione dei dati personali opposto ai sensi dell'art. 29 della legge 31 dicembre 1996, n.675), e cioè quella parte di essa che abbia già affrontato ed esaminato le questioni sollevate in via amministrativa, e limitatamente ad esse, non pure riguardo alle questioni nuove, proposte per la prima volta con il rimedio giurisdizionale - non valendo qui i principi processuali propri del doppio grado di merito e dei limiti riguardo al "novum" in appello -, ed ai nuovi profili delle questioni già esaminate con il provvedimento amministrativo, ma non sufficientemente considerate dallo stesso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14390 del 08/07/2005