Erronea indicazione nell'epigrafe e nel corpo della sentenza del nome di una delle parti - Svolgimento del processo nei confronti della parte affettiva - Nullità della sentenza - Esclusione - Errore emendabile ex art. 287 cod.proc.civ. - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6399 del 24/03/2005
L'erronea indicazione del cognome di una delle parti nella intestazione e nel corpo della sentenza non comporta la nullità della decisione, sempre che si accerti che il contraddittorio si è instaurato e il processo si è svolto nei confronti la parte effettiva, ma dà luogo ad una mera irregolarità, emendabile con l'apposita procedura di correzione degli errori materiali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6399 del 24/03/2005