Omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza del nome del difensore di una delle parti - Nullità della sentenza - Esclusione - Procedura di correzione degli errori materiali - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008
L'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza del nome del difensore di una delle parti, nonostante la sua rituale costituzione in giudizio risultante dal contesto della decisione medesima, non costituisce motivo di nullità della sentenza stessa, ma mera irregolarità formale emendabile con la procedura della correzione degli errori materiali.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008