provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14465 del 30/06/2011
Provvedimento cautelare - Accoglimento - Giudizio di merito - Domanda limitata alle spese della fase cautelare - Statuizione di conferma della cautela - Ultrapetizione - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14465 del 30/06/2011
In tema di rapporto tra il procedimento cautelare "ante causam" e il successivo giudizio a cognizione piena, ricorre il vizio di ultra petizione nella pronuncia di merito che, a fronte di una domanda rivolta esclusivamente ad ottenere la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite della fase cautelare, contenga l'espressa statuizione di conferma del provvedimento cautelare "ante causam", in quanto tale domanda non può ritenersi implicitamente contenuta in quella relativa alle spese, anche perché il giudizio a cognizione piena, che segue la fase cautelare, ha ad oggetto il definitivo accertamento della situazione giuridica dedotta, con una pronuncia di merito che non ha il connotato della provvisorietà.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14465 del 30/06/2011