provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8136 del 11/04/2011
Intestazione della sentenza - Mancata indicazione del nome di un magistrato - Indicazione del nome contenuta nel verbale - Rilevanza - Presunzione di errore materiale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8136 del 11/04/2011
La mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l'intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza. (Affermazione riferita al processo tributario)
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8136 del 11/04/2011