provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20816 del 29/09/2009
Ordine logico delle questioni proposte in giudizio - Determinazione - Facoltà delle parti - Sussistenza - Limiti - Mancata osservanza di tale ordine nella sentenza - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20816 del 29/09/2009
Nel processo civile, per effetto del principio dispositivo, è in facoltà delle parti stabilire l'ordine logico delle questioni proposte in giudizio, salvo che si tratti di pregiudiziali rilevabili di ufficio, con la conseguenza che, ove la sentenza trascuri tale ordine, incorre nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, non sussistendo la denunciata violazione della richiamata norma di rito, posto che la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione, con cui il ricorrente aveva dedotto l'impignorabilità della pensione, era stata dal giudice di merito ritenuta preclusa dall'intervenuta estinzione del processo esecutivo e, quindi, in base al rituale rilievo d'ufficio di una questione di carattere pregiudiziale).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20816 del 29/09/2009