Giudizio secondo equità - Necessità di individuare la norma giuridica applicabile - Esclusione - Comprensibilità del ragionamento seguito per l'individuazione della regola equitativa - Assenza di contrasto con i principi della disciplina legislativa - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14611 del 23/06/2009
Nel giudizio secondo equità il giudice non ha l'obbligo di individuare preventivamente la norma giuridica astrattamente applicabile nè di applicarla in concreto, mentre ha l'obbligo di rendere comprensibile il procedimento logico-intuitivo seguito per determinare la regola equitativa e di verificare che essa non si ponga in contrasto con i principi sottesi alla disciplina legislativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14611 del 23/06/2009