provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012
Consegna dell'originale completo della sentenza al cancelliere - Certificazione del deposito da parte del cancelliere - Contemporaneità delle formalità di pubblicazione e di deposito - Necessità - Conseguenze - Attestazione di pubblicazione avvenuta in data successiva al deposito del documento - Ammissibilità - Esclusione - Presenza sulla sentenza di due date distinte di deposito e di pubblicazione - Rilevanza della sola prima data - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012
A norma dell'art. 133 cod.proc.civ., la consegna dell'originale completo del documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, preposto, nell'espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod.civ.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell'art. 133 cod.civ., alla data del suo deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012